Lauryn Web Design - Milano, Edimburgo e online

La certificazione dei compensi soggetti a ritenuta d'acconto: è obbligatoria?

Molti di voi sapranno già di cosa sto parlando, ma torniamo un attimo alle basi per chi non sa cosa sia.

Un libero professionista normalmente fattura togliendo dalla somma da ricevere un 20% di cosiddetta Ritenuta D’Acconto, a meno che non si tratti di un privato che non possiede partita iva. Cosa significa? Significa che quel 20% di tasse lo versa per nostro conto allo stato il nostro cliente o datore di lavoro che sia, fungendo da sostituto d’imposta. Questo come già detto, sempre che il cliente sia possessore di partita iva (e che quindi sia per legge obbligato in tal senso, altrimenti la ritenuta si omette).

Il sostituto d’imposta è obbligato a versare la ritenuta d’acconto entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura, e sarà sua premura conservare il modulo di versamento delle tasse (il famoso F24 che non è un aereo 😉 ) con allegata fotocopia della fattura (o più fatture) per ricordarsi a chi fa riferimento il versamento della tassa (identificata con il codice tributo 1040).

In questo modo a fine anno potrà semplicemente riprendere quegli F24 pagati ed emettere le cosiddette certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto, tramite la quale il soggetto certifica di aver adempiuto per legge ai versamenti spettanti al fornitore in oggetto (in questo caso noi).

Se il vostro cliente tarda ad inviarvi tale certificazione (che normalmente viene spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno perchè c’è obbligo di conferma di ricezione da parte vostra) è vostro dovere sollecitarla. Non è sufficiente che vi invii una copia degli F24 in cui si presume vi abbia pagato, poichè voi non potete sapere se il contributo l’ha versato per voi o per qualcun altro, ed è proprio grazie alla certificazione che il cliente si assume la responsabilità di ciò che dichiara.

Se il vostro cliente dovesse essersi dimenticato di versarla starà a lui compiere il cosiddetto “ravvedimento” in cui versa ciò che vi spetta, ed emettere nuova certificazione entro i termini di legge.

Chiaro? 🙂

Se ti è piaciuto condividilo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *