Lauryn Web Design - Milano, Edimburgo e online

E se il mio cliente vuole mettere in vendita se stesso sul sito? E' legale?

Il quesito che mi hai sottoposto è quello di un web designer al quale è stata fatta richiesta da parte di un cliente di realizzare graficamente un sito, dietro compenso, con esplicita indicazione che lo scopo del sito sarà la promozione di un’attività di “messa in vendita” del richiedente stesso.
Il web designer chiede se non corra qualche rischio ad accettare l’esecuzione di una simile commissione.

Premetto che la legge, art. 5 c.c., vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica (es. vendita/donazione di fegato, cornea, cuore, ecc.), o quando siano altrimenti contrari alla legge (es. vendita del sangue, sperma, midollo osseo, ecc.), all’ordine pubblico o al buon costume (es. contratto di meretricio – prestazioni sessuali in cambio di denaro).
Se l’intenzione del cliente è avviare un’attività contraria al buon costume, il sito sarebbe collegato ad un’attività illecita.
Nel nostro ordinamento giuridico la prostituzione costituisce indubbiamente un’attività illecita, non anche un reato da parte di chi la esercita.
Diversamente, con l’approvazione della L. 20 febbraio 1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) il legislatore mira a perseguire ogni fenomeno di sfruttamento, di coartazione e di interposizione personale, lucrativo o soltanto agevolativo, che in qualsiasi modo si ricolleghi all’erogazione “retribuita” di prestazioni sessuali.
Ai sensi dell’art. 3 L. 75/1958, infatti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 258,00= ad Euro 10.329,00= chiunque (punto 4) recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione , o ne agevoli a tal fine la prostituzione. Per agevolazione si intende l’attività che in qualsiasi modo si spiega a favore della persona che si prostituisce, per renderle più facile ed agevole l’esercizio del meretricio.
Alla stessa pena soggiace chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui (punto 8, art. 3 L. 75/1958).
L’agevolazione, rispetto al favoreggiamento, ricorre quando la persona agevolata, o favorita, non sia all’inizio ancora corrotta, ovvero non abbia ancora iniziato, per suo conto, l’attività di meretricio e l’agevolazione rappresenta la condizione che la determina, spontaneamente, a darvi avvio.
Il favoreggiamento, invece, interviene ad attività già iniziata.
A conclusione della rassegna normativa, il mio consiglio è quello di non prestarsi all’accettazione di simili lavori per non incorrere nel rischio di essere accusati del reati di cui all’art. 3 L. 75/1958 sopra illustrati. La realizzazione del lavoro in cambio di denaro poi espone ancor più ad un pericolo del genere.
Permettetemi di dirvi che non voglio credere che i web designer debbano accettare lavori così rischiosi per campare!!!!

 

Se ti è piaciuto condividilo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *